LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera  della  giunta  regionale  n. 22971 del 25
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29  giugno  1939,  n.  1497,  fissati  dalla  sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata alla giunta regionale in data 22 novembre
1994 prot.  n.  5635,  dal  sig.  Citterio  Mario  Giuseppe,  per  la
realizzazione  di interventi di manutenzione e recupero fabbricato in
localita' Drogo su un'area ubicata nel comune di S.  Giacomo  Filippo
(Sondrio),  mappale  352,  foglio  17, (per la sola parte interessata
dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in  forza  della
legge  n. 1497/39, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed
inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-ter,  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
3,  individuato  con  deliberazione della giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  di  immodificabilita'  assoluta,  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione  della  rilevanza
economica e sociale dell'intervento;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
economici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  3,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di  S.  Giacomo  Filippo  (Sondrio),  mappale  352,
foglio   17   (per   la   sola  parte  interessata  dall'intervento),
dall'ambito territoriale  n.  3,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  3,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 24 gennaio 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO